Ricorso per questione di legittimita' costituzionale Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587), con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587) - fax 0696514000 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it - presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro Regione Valle d'Aosta in persona del Presidente p.t., avverso la legge n. 23 del 31 luglio 2012, pubblicata sul BUR n. 37 del 4 settembre 2012, recante: Disciplina delle attivita' di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche. Con la legge in epigrafe, la regione Valle d'Aosta ha disciplinato le attivita' di vigilanza sulle attivita' di costruzione in zone sismiche. Secondo la ricorrente Presidenza del Consiglio dei ministri, la legge in esame presenta profili di illegittimita' costituzionale in relazione alla previsione contenuta all'art. 12, comma 5, secondo cui «Il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche della produzione del certificato di rispondenza dell'opera alle nome tecniche per le costruzioni, previste all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001». Tale disposizione contrasta con il principio fondamentale in materia di protezione civile contenuto all'art. 62 del testo unico dell'edilizia, secondo cui per gli edifici costruiti in cemento armato e' richiesto un certificato rilasciato dall'ufficio tecnico della regione, che accerti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme per le costruzioni in zone sismiche. Va spremesso al riguardo che lo Statuto di autonomia della Regione Valle d'Aosta (adottato con legge costituzionale 26 febbraio 2948, n. 4), che pure attribuisce alla Regione potesta' legislativa in materia urbanistica (art. 2, lett. q)), non prevede una potesta' legislativa regionale nella materia «protezione civile» (non potendosi ricondurre tale materia ai «servizi anticendi» contemplati all'art. 2, lett. z). Conseguentemente, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, deve ritenersi applicabile l'art. 117, comma 3, che affida la materia «protezione civile» alla competenza concorrente tra Stato e regioni. Tanto premesso, ritiene la Presidenza del Consiglio dei ministri che la previsione contenuta all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, che richiede il rilascio del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni, essendo finalizzato a garantire la sicurezza delle costruzioni in zone sismiche, risponda ad un'esigenza unitaria di sicurezza, non derogabile dal legislatore regionale. D'altronde, con riferimento al rischio sismico, codesta ecc.ma Corte ha gia' avuto modo di rilevare che «L'intento unificatore della legislazione statale e' palesemente orientato ad esigere una vigilanza assidue sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumita' pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui, ugualmente, compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali». Conseguentemente, il coinvolgimento di interessi primari della collettivita' limita la possibilita' del legislatore regionale di introdurre misure di semplificazione, quale contenuta dalla disposizione censurata (cfr, sentenza n. 182/2006). Per le regioni suesposte, l'art. 12, comma 5 contrasta con l'art. 117, comma 3 della Costituzione e con la disposizione interposta di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.