Ricorso per  questione  di  legittimita'  costituzionale  Ricorso
della Presidenza del Consiglio dei ministri (C.F.  80188230587),  con
il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587)
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cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro Regione Valle d'Aosta  in  persona  del  Presidente  p.t.,
avverso la legge n. 23 del 31 luglio 2012, pubblicata sul BUR  n.  37
del  4  settembre  2012,  recante:  Disciplina  delle  attivita'   di
vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche. 
    Con  la  legge  in  epigrafe,  la  regione   Valle   d'Aosta   ha
disciplinato le attivita' di vigilanza sulle attivita' di costruzione
in zone sismiche. 
    Secondo la ricorrente Presidenza del Consiglio dei  ministri,  la
legge in esame presenta profili di illegittimita'  costituzionale  in
relazione alla previsione contenuta all'art. 12, comma 5, secondo cui
«Il deposito del certificato di collaudo statico  tiene  luogo  anche
della produzione del certificato di rispondenza dell'opera alle  nome
tecniche per le costruzioni, previste all'art.  62  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380/2001». Tale disposizione contrasta
con  il  principio  fondamentale  in  materia  di  protezione  civile
contenuto all'art. 62 del testo unico dell'edilizia, secondo cui  per
gli edifici costruiti in cemento armato e' richiesto  un  certificato
rilasciato  dall'ufficio  tecnico  della  regione,  che  accerti   la
perfetta  rispondenza  dell'opera  eseguita   alle   norme   per   le
costruzioni in zone sismiche. 
    Va spremesso al  riguardo  che  lo  Statuto  di  autonomia  della
Regione Valle d'Aosta (adottato con legge costituzionale 26  febbraio
2948, n. 4), che pure attribuisce alla Regione  potesta'  legislativa
in materia urbanistica (art. 2, lett. q)), non prevede  una  potesta'
legislativa  regionale  nella  materia   «protezione   civile»   (non
potendosi ricondurre tale materia ai «servizi anticendi»  contemplati
all'art. 2, lett. z). 
    Conseguentemente,   ai   sensi   dell'art.   10    della    legge
costituzionale n. 3 del 2001, deve ritenersi applicabile l'art.  117,
comma 3, che affida la materia «protezione  civile»  alla  competenza
concorrente tra Stato e regioni. 
    Tanto premesso, ritiene la Presidenza del Consiglio dei  ministri
che la previsione contenuta all'art. 62 del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  380/2001,  che  richiede   il   rilascio   del
certificato di rispondenza dell'opera  alle  norme  tecniche  per  le
costruzioni, essendo  finalizzato  a  garantire  la  sicurezza  delle
costruzioni in zone sismiche, risponda  ad  un'esigenza  unitaria  di
sicurezza, non derogabile dal legislatore regionale. 
    D'altronde, con riferimento al rischio  sismico,  codesta  ecc.ma
Corte ha gia' avuto modo di rilevare che «L'intento unificatore della
legislazione  statale  e'  palesemente  orientato  ad   esigere   una
vigilanza assidue sulle  costruzioni  riguardo  al  rischio  sismico,
attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende  anche  l'ambito
della disciplina del territorio, per attingere  a  valori  di  tutela
dell'incolumita'  pubblica  che  fanno  capo   alla   materia   della
protezione  civile,  in  cui,  ugualmente,  compete  allo  Stato   la
determinazione dei principi fondamentali». 
    Conseguentemente, il coinvolgimento di  interessi  primari  della
collettivita' limita la possibilita'  del  legislatore  regionale  di
introdurre  misure  di   semplificazione,   quale   contenuta   dalla
disposizione censurata (cfr, sentenza n. 182/2006). 
    Per le regioni suesposte, l'art. 12, comma 5 contrasta con l'art.
117, comma 3 della Costituzione e con la disposizione  interposta  di
cui all'art. 62  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
380/2001.